In base all'Articolo 6 del Decreto Legislativo n° 231 del 9 Ottobre 2002 possono essere imputati al debitore i
costi per l'attività stragiudiziale di recupero credito sostenuti dal creditore procedente:
- Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.
- I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità, possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.