La certificazione riportante in calce tale dichiarazione viene richiesta per le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, effettuate da aziende e istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine. Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 601/73, si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi. Rientrano nell'ambito dell'esenzione anche le operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata, effettuati in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da aziende e istituti di credito e loro sezioni o gestioni, nei seguenti settori:
1) credito per il lavoro italiano all'estero di cui al R.D.L. 15 dicembre 1923, n. 3148; 2) credito all'artigianato di cui al D. Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1418, e alla L. 25 luglio 1952, n. 949; 3) credito alla cooperazione, di cui al D. Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1421, e alla L. 12 marzo 1968, n. 386; 4) credito cinematografico, di cui alle leggi 4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, numero 819 ; 5) credito teatrale, di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800; 6) credito di rifinanziamento effettuato a norma degli artt. 17, 18, 33 e 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949; 7) credito peschereccio d'esercizio (art. 4, L. 28 agosto 1989, n. 302).