L'accertamento del mancato pagamento di un assegno bancario o postale viene eseguito da un Pubblico Ufficiale e successivamente censito nel Registro dei Protesti della Camera di Commercio.
La visura del protesto bancario rilevato a carico del soggetto ispezionato riporta l'importo del titolo protestato, la data di protesto, il luogo di levata del protesto ed il motivo del mancato pagamento che può avvenire per mancanza di fondi o per mancanza di autorizzazione.
Cancellazione protesto assegni bancari: per gli assegni bancari, la normativa di riferimento non prevede la cancellazione del protesto, anche se il pagamento è avvenuto entro un anno dalla levata del protesto.
Pertanto, il debitore che esegue pagamento dell'assegno bancario può chiedere, dopo un anno, la riabilitazione al Presidente del Tribunale competente e successivamente inoltrare domanda di cancellazione dal Registro Informatico al Presidente della Camera di Commercio competente per territorio.